Italia 2019: seconda puntata

L’art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge n. 83 del 2014, prevede che il Programma Italia 2019 venga approvato entro 60 giorni dalla approvazione della legge, senza indicare come si perviene alla selezione dei progetti e alle fonti di finanziamento che daranno corpo al Programma. Presto si pensa di correre ai ripari e si cercano le soluzioni possibili. Appare chiaro che le integrazioni alla norma potranno essere fatte solo con un atto legislativo e non con decreti e regolamenti. La ragione per cui sono passati più di 18 mesi dall’approvazione del Programma Italia 2019 sta proprio in questa difficoltà. Non mi soffermo né sulle ragioni per cui il Parlamento ha approvato un testo che rendeva impossibile l’applicazione della legge né sui ripetuti e complicati tentativi di trovare un rimedio. E’ storia passata ormai. Piuttosto vale la pena soffermarsi sulla fase che si apre con l’approvazione delle modifiche all’art. 7, comma 3-quater. Innanzitutto vediamo quali sono i punti fermi. Il Programma Italia 2019 comprenderà i progetti contenuti nei dossier di candidatura presentati dalle 18 città che si sono candidate a Capitale Europea della Cultura 2019, sulla base di criteri di priorità condivisi fra Stato, Regioni e Comuni interessati. L’obiettivo è “favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano,…promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti” e sono esclusi eventi, mostre, manifestazioni e così via. Possiamo ritenere che per raggiungere un obiettivo così ambizioso si dovrà fare riferimento anche ai progetti di rigenerazione urbana che, in molti casi, sono direttamente connessi con l’obiettivo prioritario indicato dal legislatore. Analogo ragionamento possiamo farlo per i progetti connessi con l’ammodernamento del sistema di accoglienza turistica delle città, declinati secondo le caratteristiche e gli obiettivi che le città hanno disegnato nei propri dossier di candidatura in vista della possibile attribuzione del titolo di Capitale Europea della Cultura 2019. Un altro punto fermo è rappresentato dalla indicazione circa le modalità attraverso le quali i soggetti pubblici dovranno pervenire alla identificazione dei progetti, alla individuazione delle fonti di finanziamento (facendo ricorso anche alla programmazione 2014/2020) e infine alla sottoscrizione di un accordo impegnativo per le parti. Gli accordi, “di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni”, a cui si fa riferimento sono gli accordi di programma, strumento ampiamente sperimentato, con esiti alterni, nel corso di questi anni. Infine è previsto che sia un decreto del Mibact a promulgare l’elenco degli accordi sottoscritti, sentita la Conferenza delle Regioni. Per concludere vediamo di capire quali potrebbero essere alcune delle criticità da affrontare. Il Programma Italia 2019 viene proposto e approvato in una fase in cui le Regioni erano in procinto di definire i propri Programmi Operativi Regionali (POR) in relazione con la programmazione 2014/2020. Oggi i POR sono stati quasi tutti approvati e alcune Regioni hanno promulgato i primi bandi di evidenzia pubblica anche nell’ambito del patrimonio culturale. Questo potrebbe essere un primo ostacolo da superare perché rende più complesso individuare risorse e procedure da destinare al Programma. Senza considerare una certa ritrosia delle Regioni a concertare con Stato e Comuni le risorse loro attribuite. Un analogo problema esiste per il Mibact, almeno con riferimento al Mezzogiorno. Oggi il PON Cultura è stato approvato con la individuazione degli interventi previsti da qui al 2020, senza alcun riferimento ai progetti previsti nei dossier di candidatura. Per il resto del Paese potrebbe esserci qualche margine di manovra in più, viste le risorse assegnate al Mibact con la Legge di stabilità 2016. Abbiamo già scritto che non tutti i dossier di candidatura hanno un livello qualitativo adeguato. Sono pochi ma ci sono. E allora bisogna capire come si aiutano quelle città che, a suo tempo, hanno “buttato il cuore oltre l’ostacolo” senza un adeguato apparato progettuale. Il Programma riguarda 18 città e ben 16 regioni. Bisogna lavorare perché ci siano accordi di programma con tutti. Ma dobbiamo sapere cosa fare nel caso non si riuscisse a stipulare accordi per tutti. Infine c’è una delicata questione: chi detta l’agenda? A norma di legge il coordinamento è in capo al Mibact. Un Ministero che ha poca esperienza in questo ambito e, soprattutto, poco personale con competenze professionali adeguate allo scopo. Credo che i dirigenti ministeriali ne siano pienamente consapevoli. Mettere mano a questo problema è necessario, indispensabile e soprattutto, urgente. Ci sarà una terza puntata. Quando il quadro sarà definito. E sarà presto.